Dossier Riforma del processo penale: “Potere discrezionale del giudice nell’applicazione pene sostitutive tiene conto anche dei disturbi legati al gioco patologico”

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“L’articolo 58 reca disposizioni sul potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive. La disposizione prevede che il giudice possa scegliere la pena sostitutiva più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato, con il minor sacrificio della libertà personale. Il giudice è chiamato a motivare la scelta del tipo e delle modalità applicative della pena sostitutiva e, quando la misura sostituisce una pena nel limite dei tre anni, il giudice che scelga la semilibertà o la detenzione domiciliare deve indicare le specifiche ragioni per cui non ritenga idonei, nel caso concreto, il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria. Il giudice, comunque, dovrà tenere conto della gravità del reato e della capacità di delinquere ...



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