Manovra: tracciabilità dei flussi finanziari delle società di gioco, misure di prevenzione del gioco minorile e rifinanziamento Fondo per il funzionamento degli impianti ippici. Ecco gli emendamenti FdI e M5S
Uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa per i prestatori di gioco. Progetti terapeutici riabilitativi individualizzati, da finanziare attraverso il metodo del budget di salute, anche per la dipendenza da gioco. Misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle aree autorizzate al gioco in denaro. Potenziamento strutture Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Rifinanziamento “Fondo per il funzionamento degli impianti ippici”. Ecco gli altri emendamenti del Movimento 5 Stelle e di Fratelli d’Italia presentati alla Manovra: Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente: Art. 49-bis. (Tracciabilità dei flussi finanziari) Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, le attività di compro oro di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, i prestatori di gioco soggetti alle disposizioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché le imprese individuali e le società oggetto di segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 49.02. Donno, Fenu, Carmina, Dell’Olio, Torto. (M5S) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Nell’ambito del riparto delle risorse del Fondo sanitario Nazionale di cui al comma 1, per il triennio 2023-2025, le Regioni destinano, per ciascun anno, una quota non inferiore al 3% per l’attuazione delle disposizioni di cui ...
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